Il limite di velocità non esaurisce l’obbligo di prudenza
News 1 Settembre 2026Corte di Cassazione Penale sez. IV 3 luglio 2026, n. 24910
Circolazione stradale – Investimento di un ciclista – Velocità non adeguata – Condizioni di scarsa visibilità – Concorso di colpa della vittima
Il rispetto del limite numerico di velocità non esclude la colpa quando le condizioni concrete impongano un’andatura inferiore. In una strada extraurbana non illuminata, con fondo bagnato e visibilità affidata ai fari anabbaglianti, il conducente deve regolare la marcia in modo da arrestare il veicolo nello spazio effettivamente visibile. La mancanza di luci sul velocipede, l’abbigliamento scuro e l’omesso uso dei dispositivi retroriflettenti integrano un concorso di colpa della vittima, ma non eliminano necessariamente la responsabilità dell’automobilista, soprattutto se una velocità prudenziale avrebbe consentito di avvistare il ciclista, rallentare e impedire il tamponamento.

