Falsa denuncia per sottrarsi alla contestazione e limiti della simulazione di reato

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Corte di Cassazione Penale sez. VI 4/8/2026 n. 29511
Circolazione stradale – Guida senza patente – Falsa denuncia successiva alla contestazione – Simulazione di reato ex art. 367 c.p. – Reato di pericolo – Idoneità della denuncia ad avviare un procedimento penale – Necessità di accertamento concreto

La falsa denuncia presentata dopo una contestazione di una violazione del codice della strada non integra automaticamente il delitto di simulazione di reato. L’articolo 367 del codice penale richiede che la condotta sia idonea a determinare il pericolo dell’avvio di un procedimento penale sul fatto falsamente denunciato. Se la denuncia è palesemente inverosimile o la situazione consente agli organi procedenti di indirizzare subito gli accertamenti sulla falsità della denuncia, manca il presupposto di pericolo richiesto dalla fattispecie. L’accertamento sull’effettiva idoneità della denuncia deve essere distinto dalla semplice dimostrazione della sua falsità.

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