Articolo 122 – Esercitazioni di guida
Codice della strada 2 Dicembre 2022Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)
Articolo 122 – Esercitazioni di guida
TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali
Esercitazioni di guida
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l’esame per la patente di guida ovvero per l’estensione di validita’ della patente ad altre categorie di veicoli ed e’ in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e’ rilasciata un’autorizzazione per esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell’articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite piu’ di due prove. (2)
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l’autorizzazione consente all’aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l’estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione d’istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l’istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. (4) (8)
3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2. (5)
3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri. (9)
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P». Tale contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta “scuola guida”. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento.
[5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.] (6)
5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B puo’ esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con se’ anche la certificazione rilasciata dall’autoscuola che comprova l’assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione e’ soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l’aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B e’ tenuto a effettuare presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 nonche’ la disciplina e le modalita’ di svolgimento delle medesime esercitazioni. (3) (10)
6. L’autorizzazione è valida per dodici mesi. (7)
7. Chiunque guida senza l’autorizzazione per l’esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. La stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore. (1)
8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (5)
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (1)
9-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 3-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero. (9)
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Cfr. art. 334, DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(2) Comma modificato dall’art. 20, L. 29/7/2010, n. 120.
(3) Comma aggiunto dall’art. 20, L. 29/7/2010, n. 120.
(4) Periodo soppresso dall’art. 11, DL 9/2/2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4/4/2012 n. 35.
(5) Comma sostituito dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.
(6) Comma abrogato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.
(7) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.
(8) Comma modificato dall’art. 8, L. 25/11/2024, n. 177.
(9) Comma aggiunto dall’art. 8, L. 25/11/2024, n. 177.
(10) Comma sostituito dall’art. 8, L. 25/11/2024, n. 177.