Brexit e codice della strada. Brevi note in attesa di indicazioni ufficiali
News 7 Febbraio 2020Sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata pubblicata da tempo una nota informativa con la quale è stata prospettata l’uscita dall’unione Europea in uno scenario No Deal; al momento non risultano aggiornamenti da parte del Ministero, nonostante la questione sia attuale. Occorre infatti osservare che, dopo una serie di tentativi, è stato definitivamente approvato l’accordo per regolare un periodo transitorio, ai sensi dell’articolo 50 del trattato dell’Unione Europea, per effetto del quale sino al 31 dicembre 2020 continueranno ad applicarsi le norme comunitarie nei rapporti tra il Regno Unito e l’Unione Europea.
Questo varrà per i rapporti doganali (quindi, ai veicoli del Regno Unito per il momento non si applica il codice doganale) e, si presume che si applichi anche alla circolazione internazionale dei conducenti e dei veicoli, fermo restando il fatto che sul piano sostanziale il Regno Unito è già uno Stato Extracomunitario. Tuttavia, si ripete, il Ministero non ha aggiornato la nota informativa presente sul suo sito istituzionale dal 16 ottobre 2019.
Occorre, quindi, fornire una linea operativa, perchè le pattuglie devono sapere come comportarsi.
In questo periodo transitorio è da ritenere che non trovi applicazione l’articolo 135 del codice della strada per i titolari di patenti UE; dal 1° gennaio 2021, salvo proroghe, scatterà l’applicazione dell’articolo 135, ma, contrariamente a quanto indicato dal Ministero, non sarà necessaria nemmeno allora la traduzione della patente o il permesso internazionale di guida, in quanto la patente del Rego Unito è conforme alla Convenzione di Vienna. Al termine del periodo transitorio, però, se non saranno sottoscritti accordi specifici, la patente del Regno Unito non sarà convertibile.