Gomme da neve nel periodo estivo

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Il Ministero dei Trasporti, con la circolare n. 1049 del 17 gennaio 2014, ha precisato che chi monta pneumatici di tipo M+S, con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può utilizzarli solo dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio degli pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie.
Di conseguenza, a partire dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo significative sanzioni pecuniarie (da € 419 a € 1.682), con sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione.
Da rilevare che, chi monta pneumatici M+S con indice velocità corrispondente a quello previsto per il veicolo, continua a poter utilizzare tali pneumatici anche nel periodo estivo. In pratica, solo per il periodo “invernale”era consentito montare pneumatici con indice di velocità “Q” anche se inferiore a quello previsto per il veicolo.
Ne consegue che:

– chi ha montato uno pneumatico con indice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo (a condizione sia almeno “Q”), nel “periodo estivo” deve cambiare gli pneumatici

– chi ha montato uno pneumatico con indice di velocità corrispondente a quello indicato nella carta di circolazione, può continuare ad utilizzare “le gomme invernali” tutto l’anno

Circolare MIT 17/1/2014, n. 1049

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