Sale scommesse: la distanza minima dai luoghi sensibili

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Le misure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo, quali l’imposizione di una distanza minima delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, ovvero quei luoghi nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili, rientrano nella materia della tutela della salute e sono riferibili ad entrambe le attività di gioco.

Consiglio di Stato sez. V 23/2/2024 n. 1796

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