Articolo 25 – Attraversamenti ed uso della sede stradale
Codice della strada 2 Dicembre 2022Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)
Articolo 25 – Attraversamenti ed uso della sede stradale
TITOLO II – Della costruzione e tutela delle strade
Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Attraversamenti ed uso della sede stradale
1 Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorieta’ della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente. (2) (3)
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’ degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita’ dell’ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’ indicata nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’ indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarita’ delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, e’ indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell’atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione. (2)
1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall’ attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture. (2) (4) (5)
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarita’ delle opere d’arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche’ i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. (2) (5)
2 Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’articolo 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4 Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.
5 Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 866,00 ad Euro 3.464,00. (1)
6 Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. (1)
7 La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.
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Cfr. art. 65-68 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(2) Comma aggiunto dall’art. 49, DL 16/7/2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.
(3) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.
(4) Comma sostituito dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.
(5) Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall’articolo 25, commi 1-quater e 1-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 25.