Articolo 114 – Circolazione su strada delle macchine operatrici

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 114 – Circolazione su strada delle macchine operatrici

TITOLO III – Dei veicoli

Capo IV – Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Circolazione su strada delle macchine operatrici

1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.

2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. (1) (3)

2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione. (5)

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista e’ valida per un anno e rinnovabile. (4)

4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. (1)

5. La modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le modalita’ per l’immatricolazione, gestite esclusivamente in via telematica, e la targatura sono stabilite dal regolamento. (1) (6)

6-bis. Le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall’Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. (7)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole (2).

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Vedi art. 76 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. artt. 296-306 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall’art. 55 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Comma modificato dall’art. 21, DLGS 30/12/99, n. 507.

(3) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(4) Comma modificato dall’art. 15, L. 29/7/2010, n. 120.

(5) Comma aggiunto dall’art. 13 bis, DL 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21/2/2014, n. 9.

(6) Comma modificato dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

(7) Comma aggiunto dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

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