Articolo 132 – Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 132 – Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia

TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia’ adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformita’ alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita’ doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta’ del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita’ da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e’ soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo 93-bis. (1)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 2, L. 23/12/2021, n. 238.

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