Decreto sicurezza e gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti
News 15 Aprile 2025Già il disegno di legge 1660A, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” aveva tra l’altro previsto una ulteriore modifica al codice della strada; adesso anche tale intervento è traslato nel decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11/4/2025, n. 85.
In materia di codice della strada il decreto legge per inasprire le sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale, con modifiche all’articolo 192, commi 6 e 7, aggiungendo il comma 6-bis e modificando l’entità della decurtazione dei punti.
Per effetto della modifica del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 euro (attualmente da € 87 a € 344) e alla decurtazione di 3 punti (invariata), ad eccezione della violazione del comma 1, che, invece, sarà sanzionata più pesantemente dal nuovo comma 6-bis.
In materia di codice della strada il decreto legge per inasprire le sanzioni per l’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale, con modifiche all’articolo 192, commi 6 e 7, aggiungendo il comma 6-bis e modificando l’entità della decurtazione dei punti.
Per effetto della modifica del comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 400 euro (attualmente da € 87 a € 344) e alla decurtazione di 3 punti (invariata), ad eccezione della violazione del comma 1, che, invece, sarà sanzionata più pesantemente dal nuovo comma 6-bis.
1. il conducente non esibisce, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé (1);
2. il conducente che ostacola o impedisce le ispezioni del veicolo (2) al fine di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all’equipaggiamento del veicolo medesimo;
3. il conducente che prosegue la marcia nonostante il divieto dell’organo di polizia stradale (3), qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
4. il conducente che non rispetta l’ordine dell’organo di polizia di fermarsi o non rispetta le prescrizioni imposte per proseguire nella marcia, rivolti ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti (4);
5. i conducenti che non ottemperano alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare (5).
Chi, invece, circolando sulla strada, non ottempera all’obbligo fermarsi (6) all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti (7) ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando sono in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo (8), ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600 (attualmente la sanzione è da € 87 a € 344) (9).
Viene altresì disposto che nell’ipotesi di seconda violazione nel biennio, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese. Alla prima violazione si applica la decurtazione di 5 punti (attualmente 3 punti) o, in caso si seconda violazione nel biennio, la decurtazione di 10 punti dalla patente (attualmente non è previsto alcun aumento alla seconda violazione nel biennio).
Quando invece si tratta di un posto di blocco organizzato (10) nei modi previsti dal comma 4 dell’articolo 192 dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, in caso di violazione, ove il fatto non costituisca reato (11), è disposta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000 (attualmente da € 1.362 a € 5.456) e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno (attualmente non prevista), oltre alla decurtazione di 10 punti (invariata).
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 202, comma 3, il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall’identificazione (12).
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(1) Se al rifiuto di esibire documenti si accompagna anche quello di declinare le proprie generalità la violazione concorre con quella penale di cui all’articolo 651 c.p. cui consegue l’accompagnamento per identificazione ai sensi dell’articolo 349 c.p.p. o dell’articolo 11 del d.l. 191/1978, convertito con modificazioni dalla l. 18 maggio 1978, n. 191. Se l’interessato fornisce generalità false sussiste l’ipotesi di cui all’articolo 495 c.p.
(2) Si tratta di una mera ispezione eseguita ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non richiede l’osservanza delle disposizioni previste del codice di procedura penale per la perquisizione. Rientra in questo potere la facoltà di far aprire la bauliera del veicolo per verificare il possesso del segnale mobile di pericolo, il controllo dell’omologazione delle cinture di sicurezza, ovvero ancora la verifica del cronotachigrafo, del limitatore di velocità. L’ispezione può altresì comportare l’apertura del vano motore per controllare il numero identificativo del motore o del veicolo. Per l’esecuzione di tali ispezioni è sempre consentito l’accesso all’interno dell’abitacolo del veicolo. Non è richiesta la predisposizione di alcun verbale di ispezione.
Se il rifiuto di far ispezionare il veicolo si accompagna con atteggiamenti minacciosi o violenti o anche solo di opposizione fisica, la condotta posta in essere può concorrere con quella di violenza e minaccia o resistenza a pubblico ufficiale.
(3) L’ordine di non proseguire la marcia deve essere annotato in calce al verbale con una dicitura del tipo: “”Al conducente è intimato di non proseguire la marcia fino al ripristino delle condizioni di sicurezza in quanto il guasto ai dispositivi di illuminazione non consente la circolazione del veicolo senza creare pericolo per la circolazione, vista l’ora notturna.”
(4)Per mezzi antisdrucciolevoli non si intendono solo le catene, ma anche gli pneumatici invernali debitamente omologati, come chiarito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere 31 marzo 2005, n. 612. Se la violazione è accertata su autostrade o strade extraurbane principali si contesta la violazione dell’articolo 175 o 176 ed il veicolo deve abbandonare la sede stradale sotto la vigilanza dell’agente accertatore.
(5) La fattispecie è conseguente alla previsione di cui all’art. 12, comma 4, del codice, per la quale “la scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall’autorità militare competente”. Poiché a tali soggetti non è attribuita la competenza all’accertamento delle violazioni, l’art. 22, comma 4, del Regolamento stabilisce che essi segnalino agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del codice, le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni.
(6) L’obbligo di fermarsi riguarda tutti gli utenti della strada compresi quindi anche pedoni, ciclisti e conducenti di veicoli a trazione animale. Il caso non riguarda le segnalazioni manuali di cui all’articolo 43 del codice della strada, sanzionate ai sensi dell’articolo 146, commi 2 e 3.
(7) L’intimazione dell’ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo. Subito dopo avere esibito, in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo, l’operatore, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, deve esibire la tessera di riconoscimento.
(8) Le caratteristiche del segnale distintivo sono stabilite nell’art. 24, comma 1, del Regolamento. Il modello è rappresentato nella figura I.2 del Titolo I allegato al Regolamento.
(9) Sia il fine perseguito, cioè la prevenzione e la constatazione di reati e violazioni in materia di circolazione stradale, sia i relativi comportamenti, risultano del tutto identici nella trasgressione all’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale – congegnata come reato dall’art. 650 del codice penale e come violazione amministrativa dall’art. 192 del codice della strada. Vertendosi nel caso di concorso apparente di norme ne consegue che, in forza del principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l’omessa osservanza da parte del conducente di un veicolo all’invito a fermarsi di agenti cui spetta la prevenzione e l’accertamento dei reati in materia di circolazione stradale integra gli estremi dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 192, comma 1, del codice della strada. Interpretazione confermata nel tempo, sino alla sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. VI, 11/10/2016, n. 42951. Tuttavia, secondo la modalità con la quale si concretizza l’azione del conducente, ad esempio con una condotta tale da mettere in pericolo l’incolumità pubblica e quella degli agenti, il mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi all’alt della polizia può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza 7/6/2016, n. 26619).
(10) Come è facile intuire, il posto di blocco non è il “posto di controllo” normalmente attivato dagli organi di polizia stradale. Il primo è giustificato principalmente dalla necessità di procedere ad attività di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e, come detto, è presegnalato in modo da costringere l’arresto progressivo dei veicoli. Il secondo è attivato per mere esigenze di polizia stradale e i veicoli vengono normalmente fermati con semplici segnalazioni manuali. Se l’inosservanza dell’obbligo di arresto si registra in presenza di semplici posti di controllo si applica il caso n. 1 di cui all’articolo 192, commi 1-6.
(11) Ove il fatto costituisca reato, si applica la sanzione prevista per tale reato. Sono possibili diversificate casistiche oggettive. La forzatura di un posto di blocco normalmente integra anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale, soprattutto laddove il conducente abbia posto in essere manovre elusive, ancorché non direttamente violente o minacciose, dirette ad impedire l’esercizio del potere connesso alla pubblica funzione di controllo (Cass. civ., sez. IV, 12/4/2007, n. 35826). Si ha invece violenza e minaccia a pubblico ufficiale laddove l’agente è costretto a scansarsi per impedire l’investimento (Cass. civ., sez. IV, 18/11/2013, n. 46200 e Cass. pen., sez. VI, 17/6/2013, n. 22341).
(12) Il Ministero dell’interno, con circolare protocollo n. M/2413-11 del 21 dicembre 2000, ha chiarito che la norma dell’art. 202, comma 3, del codice, che prescrive il divieto di effettuare il pagamento in misura ridotta quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi (art. 192, comma 1) ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme del codice, deve avere con sé (art. 192, comma 2), non si estende ad altre violazioni dello stesso codice commesse contestualmente a quelle per le quali il divieto è espressamente stabilito.
di Giuseppe Carmagnini