Conversione delle patenti Marocco–Italia: operative le nuove regole dal 3 giugno

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 15133 del 26 maggio 2025, illustra le disposizioni attuative dell’Accordo tra Italia e Marocco per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, entrato in vigore il 3 giugno 2025, come preannunciato nella circolare del 23 maggio 2025, prot. n. 15008.

Il quadro generale dell’Accordo bilaterale

La circolare recepisce e dettaglia l’attuazione dell’Accordo firmato il 27 marzo 2024 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Regno del Marocco per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Il testo è entrato in vigore il 3 giugno 2025 e stabilisce le modalità attraverso cui i titolari di patente marocchina possono richiedere la conversione del titolo in Italia.

Tra gli allegati tecnici allegati al documento vi sono le tabelle di equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate dai due Paesi e l’elenco dei modelli di patente marocchina riconosciuti validi. Si chiarisce che la validità del documento marocchino è decennale, anche per le categorie superiori (C, D, EC, ED), senza necessità di documentazione aggiuntiva relativa alle visite biennali previste in Marocco.

Le limitazioni alla convertibilità: attenzione alla residenza

Uno degli aspetti fondamentali introdotti dall’Accordo e ribaditi nella circolare è il divieto di conversione delle patenti marocchine conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. Inoltre, per le categorie A e B, la patente non può essere convertita se è ancora nel periodo di prova biennale. Ne deriva che solo le patenti divenute definitive prima dell’insediamento stabile del conducente in Italia possono essere accolte per la conversione.

Questo principio si basa sull’articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo, il quale esplicita che il titolo di guida deve essere stato conseguito e reso valido in via permanente prima del trasferimento della residenza. Viene quindi superata e formalmente abrogata la precedente circolare 22 ottobre 2009, n. 91487, che ammetteva in alcune ipotesi la conversione anche di patenti divenute definitive dopo il cambio di residenza.

I modelli validi e il codice 110 sulle patenti italiane

La circolare allega anche le immagini dei modelli di patente marocchina riconosciuti validi per la conversione. Solo i titoli conformi a tali modelli potranno essere convertiti. Viene inoltre ribadito che le patenti marocchine ottenute a loro volta per conversione da Paesi terzi non riconosciuti non sono ammesse, come da articolo 1, paragrafo 3, dell’Accordo.

Nel processo di conversione, le patenti italiane rilasciate su base marocchina dovranno riportare il codice 110, come già indicato nell’avviso n. 22 del 25 settembre 2017, prot. 19883. Tale codice implica, ad esempio, che il titolare di patente di categoria B non potrà guidare veicoli della categoria A1, ma solo quelli della categoria AM.

Le comunicazioni con il Marocco e la gestione delle verifiche

Il documento del MIT fornisce infine indicazioni operative agli Uffici della Motorizzazione Civile per la restituzione delle patenti marocchine convertite. Queste vanno inviate alle Rappresentanze diplomatiche marocchine competenti per territorio, corredate da nota che indichi l’avvenuta conversione e un indirizzo e-mail di contatto.

Qualora emergano dubbi sulla validità o autenticità del titolo presentato, gli uffici potranno inoltrare direttamente richiesta di verifica alle autorità consolari marocchine, tramite gli indirizzi PEC e e-mail indicati in un apposito prospetto allegato

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