Articolo 133 – Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 133 – Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione

1 Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2 La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
3 Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che circolano in Italia è vietato l’uso di sigla diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (1)
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Vedi art. 96 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 339 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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