Tempi di guida e usi del tachigrafo

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Il Ministero dell’Interno, con circolare 20 giugno 2025, prot. n. 3307STRAD/1/0000019011.U/2025 annuncia la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025 del decreto ministeriale 22 aprile 2025 che abroga e sostituisce il decreto del Ministro dei Trasporti del 20 giugno 2007, che aveva introdotto nell’ordinamento nazionale alcune delle deroghe relative ai tempi di guida, interruzioni e riposo previste dall’articolo 13 del regolamento (CE) 561/2006.

Il decreto prevede nuove deroghe sul territorio nazionale alla normativa comunitaria sui tempi di guida e riposo nell’autotrasporto di merci e stabilisce l’esenzione dall’uso del tachigrafo per seguenti veicoli:
a) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale;
b) veicoli adibiti a scuola guida per l’ottenimento della patente di guida o dell’attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
c) veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
d) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
e) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione animale;
f) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
g) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
h) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a cento km.

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