Targa non leggibile e non rifrangente

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Circolare con targa propria ma non chiaramente e integralmente leggibile comporta una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 102, commi 4 e 7, del Codice della Strada, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Si configura tale illecito quando, ad esempio, la leggibilità dei dati identificativi viene compromessa, a titolo di esempio, a causa della targa:
– ricoperta da polvere o fango o annerita dai gas di scarico;
– deteriorata o deformata a seguito di incidente;
– parzialmente coperta da oggetti;
– parzialmente occultata dalla sfera non rimossa del gancio di traino in assenza di rimorchio.

Qualora si ravvisi che l’occultamento derivi da un atto doloso si configura il reato di cui all’art. 490 del codice penale per occultamento di atti veri.

Si ritiene escluso il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p. quando l’occultamento è provvisorio e temporaneo (Cass. pen. sez. V, 19/01/2011, n. 1468).

L’art. 100, comma 5, C.d.S. prevede che le targhe degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e carrelli appendice debbano avere caratteristiche rifrangenti.

Tale disposizione non si applica per le targhe di prova e le vecchie targhe a fondo nero. Pertanto, qualora la targa risulti deteriorata al punto da perdere le caratteristiche di rifrangenza è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102, stabilita dal comma 13, il ritiro della targa non rifrangente ed il conseguente fermo del veicolo, per effetto dell’art. 216, comma 1, C.d.S., fino a quando non sia munito di targa regolare.

Secondo quanto previsto dall’art. 399 del reg. di es. del C.d.S., l’agente accertatore provvede a ritirare la targa dopo che il veicolo è stato depositato nel luogo di deposito o di custodia e a consegnarla all’ufficio o comando da cui dipende, redigendo apposito verbale. Tuttavia, per prassi ormai consolidata, con annotazione da indicare sia sul verbale di contestazione sia sul verbale di affidamento in custodia, si invita il trasgressore o l’affidatario a consegnare la targa, appena raggiunto il luogo di custodia, all’ufficio di polizia indicato dall’interessato per il successivo inoltro all’ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Al fine di evitare che il veicolo rimanga all’infinito in stato di fermo amministrativo per inerzia dell’interessato, sarebbe opportuno riportare sul verbale un termine concordato per la regolarizzazione della targa e successiva immatricolazione del veicolo, con l’avvertenza che si procederà all’alienazione dello stesso trascorsi inutilmente tre mesi da tale termine. Infine, si procede all’invio di copia del verbale all’ufficio di polizia interessato alla consegna della targa, anche ai fini dell’eventuale ritiro coatto.

Qualora, per effetto del deterioramento, i caratteri risultino non più chiaramente leggibili, si applica anche la sanzione prevista dall’art. 102, comma 7, del codice della strada.

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