Tarature dei dispositivi di rilevazione della velocità

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Il Ministero conferma che la sospensione dei termini di cui al comma 2 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) si applica anche ai certificati di taratura, per cui quelli in scadenza entro il 31 luglio 2020 sono prorogati oper legis al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11/5/2020 prot.3453
Interpello in merito alle verifiche periodiche ed alle tarature dei dispositivi di rilevazione della velocità durante l’emergenza corona virus.

In merito alla nota riguardante l’argomento in oggetto, inviata da codesta società il 24 marzo 2020, non acquisita correttamente al prot. n. 2485 del 24 marzo 2020 di questa Direzione, alla quale era stato fornito riscontro con prot. n. 2491 del 25 marzo 2020, con richiesta di re-inviare la suddetta nota a causa di un disguido tecnico, si rappresenta quanto segue.

Ad avviso di questo Ufficio, i certificati di taratura dei dispositivi di rilevazione della velocità, in scadenza entro il 31 luglio 2020, rientrano nella disposizione del c. 2 dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.20, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e quindi la loro validità risulta prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Per tali dispositivi infatti la mancata verifica, a causa delle difficoltà operative dei soggetti preposti, della sussistenza delle condizioni sottese al rilascio del certificato di taratura in scadenza, non comporta alcun problema di sicurezza.

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