Rilevazione del tasso alcolemico

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In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso, al  conducente da sottoporre in quel caso all’esame alcolimetrico (ma vale, evidentemente, anche per quello ematico effettuato esclusivamente su richiesta della PG e non anche per finalità di pronto soccorso, e in tal senso principio va riaffermato) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 12/11/2019 n. 45933)

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