Modifiche alla circolazione di prova: nuove precisazioni dal ministero

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Con una nuova circolare datata 5 giugno 2024, il Ministero dell’Interno ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla circolazione di prova dei veicoli, seguendo quanto già indicato nella circolare 300/STRAD/1/15826.U/2024 del 22 maggio 2024.

Le precisazioni si rendono necessarie a seguito delle modifiche introdotte al decreto del Presidente della Repubblica 474/2001.

Uno dei punti salienti riguarda i veicoli non immatricolati che circolano con un’autorizzazione di prova scaduta. In tali casi, si configurano violazioni specifiche del Codice della Strada (CdS). Precisamente, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 93 del CdS per mancanza di immatricolazione e dall’articolo 193 del CdS per assenza di copertura assicurativa.

Inoltre, la circolare sottolinea che l’utilizzo dell’autorizzazione di prova, anche se in corso di validità, per scopi diversi da quelli indicati nell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 121/2021, e da parte di soggetti non elencati nel dPR 474/2021, comporta l’applicazione delle sole sanzioni previste dall’articolo 98 del CdS. Questo si riferisce all’uso dell’autorizzazione per finalità diverse da quelle prescritte.

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