Misurazione dell’alcolemia a distanza di tempo. Attendibilità

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In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell’inattendibilità del test. (Corte di Cassazione Penale sez. VII 21/3/2024 n. 11908)

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