Le FAQ del C.S.R.P.A.D. del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull’etilometro

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Pubblichiamo le FAQ del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di etilometro.

1) A quale Ufficio di questo Ministero deve essere inoltrata l’istanza di accesso agli atti riguardante i libretti metrologici della strumentazione denominata “etilometro”?

L’istanza deve essere trasmessa al C.S.R.P.A.D. di Roma (pec: csrpad-roma@pec.mit.gov.it ). Il libretto metrologico dell’etilometro è unico e l’originale è in accompagnamento allo strumento stesso e quindi è detenuto dall’organo accertatore. Presso il CSRPAD è depositata agli atti una copia.

2) Quali sono le modalità di accesso agli atti nell’ambito di procedimenti riferiti ad accertamenti su strada ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada?

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato sul proprio sito istituzionale tutte le informazioni necessarie per l’accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e smi (artt.22-27), nell’area Amministrazione Trasparente presente sull’home page del sito. E’ possibile scaricare il “modello richiesta accesso a documenti amministrativi”, che si invita ad usare nelle successive eventuali richieste di accesso agli atti, pubblicato all’interno di Amministrazione Trasparente, oppure digitando direttamente il seguente indirizzo:

https://mit.gov.it/sites/default/files/media/basic/2017-02/modello%20richiesta%20accesso%20a%20documenti%20amministrativi.pdf.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata dall’Avvocato difensore, la stessa deve essere completata con: i riferimenti del procedimento istituito a carico del cliente, la nomina a difensore, a firma della persona oggetto dell’accertamento e la copia del documento di identità, in corso di validità, leggibile e riconoscibile della persona oggetto dell’accertamento.

Nel caso in cui l’istanza di accesso agli atti sia presentata dal diretto interessato, quest’ultimo deve allegare anche copia del verbale dell’accertamento e copia del proprio documento di identità, in corso di validità, leggibile e riconoscibile.

Nel caso in cui la richiesta di accesso agli atti si riferisca all’acquisizione di copia del libretto metrologico, l’istante dovrà specificare anche il tipo e la matricola dell’etilometro usato durante l’accertamento.

3) Dove sono riscontrabili gli esiti dei verbali delle verifiche effettuate dalla visita primitiva ad oggi ed i risultati derivanti dai test con i banchi prova etilometri?

Gli esiti delle verifiche sono trasposti sul libretto metrologico dell’etilometro, il quale è sottoscritto dall’Ufficio che ha eseguito la verifica e riporta l’oggetto, i risultati, la data e l’esito della prova.

4) Quanti libretti metrologici esistono per ogni strumento denominato “etilometro”?

Il libretto metrologico dell’etilometro è unico e l’originale è in accompagnamento allo strumento stesso e quindi alle Forze dell’Ordine che effettuano l’accertamento ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada.

5) Per quanto riguarda i banchi prova utilizzati, è possibile acquisire le certificazioni / dichiarazioni di rispondenza degli stessi alle relative alle normative di riferimento: OIML R126/2012, Direttiva macchine, Direttiva interferenze elettromagnetiche, D.Lgs. n. 81/2008 e smi, Marcatura CE, OIML D 31:2008?

I banchi prova utilizzati dal 2008 al 2016, dal laboratorio etilometri del C.S.R.P.A.D., uguali ai banchi prova in uso al CPA di Milano, sono stati forniti dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

I banchi prova in uso al C.S.R.P.A.D. dal maggio 2019, sono stati forniti dalla Direzione Generale Territoriale del Centro.

Essi rispondono alle normative italiane vigenti in materia.

6) Che tipo di accreditamento ha il laboratorio etilometri in riferimento alle normative metrologiche previste per i laboratori in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025: 2005 (e s.m.e i.) (es. accreditamento da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento)?

La vigente normativa (art. 379 del regolamento di attuazione del Codice della strada) nel porre a carico del C.S.R.P.A.D. le competenze in materia di omologazione e verifica primitiva e periodica non prevede vincoli di accreditamento.

Il Ministero adotta un sistema di gestione per garantire la riferibilità metrologica delle verifiche effettuate in laboratorio sugli etilometri. In questo ambito vengono utilizzati banchi prova costruiti, forniti, tarati periodicamente e manutenuti da un istituto metrologico accreditato, che ha indicato le relative procedure operative da seguire nelle verifiche degli etilometri.

7) Gli etilometri hanno la certificazione marchio CE?

Non è prevista competenza, per quanto ai marchi CE degli etilometri, a carico del C.S.R.P.A.D..

8) E’ possibile acquisire l’istanza di omologazione, presentata dal Costruttore, e relativa all’etilometro di cui trattasi?

Si premette che l’istituto dell’omologazione non prevede l’approvazione di ciascun singolo apparecchio, bensì l’omologazione del tipo.

Il Costruttore del tipo etilometro presenta al C.S.R.P.A.D. un’istanza di omologazione per il rilascio del certificato di omologazione. Nel procedimento di omologazione, il prototipo viene sottoposto alle verifiche e prove previste dal Decreto Ministeriale n. 196 del 22 maggio 1990 (pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 1990). Quando l’omologazione è concessa, il Costruttore certifica per ciascun etilometro prodotto, con specifica dichiarazione a firma di legale rappresentante e per ciascuna matricola di ciascun etilometro, la conformità al tipo omologato.

Prima dell’immissione in servizio, ciascun etilometro viene sottoposto a visita primitiva, secondo le prescrizioni della Circolare n. 87/91 del 06/06/1991 emessa congiuntamente da Ministri dei Trasporti e della Sanità.

I tipi di etilometri attualmente omologati, in uso sul territorio nazionale, sono:

9) Nel caso in cui le revisioni periodiche non avvengono con esatta cadenza annuale, l’etilometro deve essere sottoposto ad una ulteriore verifica primitiva?

L’etilometro non dev’essere sottoposto ad ulteriore visita primitiva anche se le revisioni periodiche non avvengono con cadenza annuale. Anche il Ministero dell’Interno si è espresso su tale argomento con la Circolare prot. n.300/A/7897/17/144/4/20 del 20/10/2017.

Nel periodo tra la data di scadenza e la successiva nuova revisione periodica, qualsiasi sia questo lasso di tempo, l’etilometro non dev’essere utilizzato.

L’attestazione dell’avvenuta revisione periodica è funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui viene eseguito l’accertamento, come riportato nella Sentenza della Corte di Cassazione n.24424 del 22/06/2021.

10) E’ possibile acquisire le prove di verifica di invecchiamento/deriva effettuata nel tipo etilometro di cui trattasi?

Sono disponibili i certificati di omologazione. Gli atti dei fascicoli di omologazione non sono rilasciabili in copia esistendo diniego dei Costruttori all’accesso agli atti medesimi per tutela del segreto industriale.

Ad ogni buon fine si segnala che quanto definito dalla Sentenza della Corte di Cassazione 12 luglio 2018 n.18354 possa essere, mutatis mutandis, applicabile ai sistemi di rilevazione di alcolemia per prescrizione del Codice della Strada.

11) E’ possibile acquisire la relazione tecnico-scientifica, di cui al punto 2.1 dell’allegato del DM 196/90, necessaria all’individuazione e determinazione del coefficiente di conversione 2300 (alcool nell’espirato/alcool nel sangue)?

Per quanto attiene a quanto disposto nel Decreto Ministeriale n. 196 del 22/05/1990 emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con i Ministeri dei Lavori Pubblici, dell’Interno e della Sanità, relativamente al valore del fattore di conversione (2300), applicato dal software degli etilometri, questo Ufficio si attiene alla prescrizione normativa e non ha competenza sulle valutazioni sia di tipo tecnico-scientifico che di tipo legale relative al presupposto medico – scientifico della norma medesima.

12) In base all’art. 8 dell’allegato del DM 196/90 qual è l’organo istituzionale o chi per esso ha l’obbligo di effettuare le manutenzioni ivi compreso il calibraggio (art.2 comma 2.8 del DM 196/90) e chi ha l’obbligo di controllo?

Il C.S.R.P.A.D. esegue esclusivamente le verifiche primitive e le revisioni periodiche; le manutenzioni sono competenza dei costruttori degli etilometri e di soggetti da questi indicati.

La Circolare n. 87/91 del 06/06/1991, emessa congiuntamente da Ministri dei Trasporti e della Sanità, prescrive la “visita periodica” (di competenza del C.S.R.P.A.D.) da effettuarsi dopo ogni “riparazione” dell’apparecchio.

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