Il reato di “fuga” previsto dall’art. 189 C.d.S

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Nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone. (Corte di Cassazione, sez. 4 penale 3/12/2020, n. 34356)

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