Il Ministero e l’Avvocatura Generale dello Stato sostengono l’approvazione dei misuratori di velocità
News 27 Gennaio 2025Il Ministero dell’Interno, con una circolare inviata alle Prefetture in data 23 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla distinzione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.
L’utilizzo degli autovelox come strumenti di rilevamento della velocità ha generato negli anni un dibattito acceso in materia di legittimità e conformità alle norme. Il punto focale è rappresentato dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada, che prescrive che solo le apparecchiature “debitamente omologate” possano essere utilizzate come prova per le violazioni dei limiti di velocità. La distinzione tra “omologazione” e “approvazione”, termini apparentemente simili ma tecnicamente distinti, ha suscitato perplessità giuridiche, specie in riferimento alla validità dei verbali emessi in base a rilevazioni effettuate con apparecchi non omologati ma solo approvati.
La recente ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione, Sez. II, ha chiarito che i due concetti non sono equiparabili: solo l’omologazione garantisce la piena legittimità degli accertamenti. Tale precisazione ha imposto un adeguamento da parte della Pubblica Amministrazione e ha aperto nuovi scenari giurisprudenziali per i ricorsi presentati dagli automobilisti.
Per evitare difformità interpretative, è stato avviato un dialogo tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Avvocatura Generale dello Stato e altri enti, con l’obiettivo di uniformare le procedure e ridurre il contenzioso giudiziario.