Falsa denuncia di smarrimento di una carta di circolazione – inquadramento del reato

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Integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen. l’azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dell’autoveicolo, dal momento che, ai sensi dell’art. 95 comma III codice della strada, lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l’interessato deve richiedere nuova immatricolazione.

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia, perché l’attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente. (Corte di Cassazione Penale sez. V 5/9/2022 n. 32604)

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