Depenalizzazione: ecco i decreti legislativi
News 14 Aprile 2016Con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 sono stati abrogati taluni reati e introdotti illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili.
La riconduzione degli illeciti penali a illeciti amministrativi riguarda i reati puniti con la sola multa o con la sola ammenda.
Il criterio per la determinazione delle sanzioni amministrative è tabellare, per cui si riassume nello schema che segue.
Sanzione pecuniaria penale (multa o ammenda) nel massimo |
Minimo edittale della sanzione amministrativa |
Massimo edittale della sanzione amministrativa |
entro Euro 5.000 |
Euro 5.000 |
Euro 10.000 |
oltre Euro 5.000 ed entro Euro 20.000 |
Euro 5.000 |
Euro 30.000 |
oltre Euro 20.000 |
Euro 10.000 |
Euro 50.000 |
Quanto alla depenalizzazione dei reati del codice penale, questa è esclusa salvo talune specifiche e limitate fattispecie indicate nell’articolo 2 del decreto.
In particolare, sono depenalizzati i seguenti illeciti, per i quali si riporta in nota la nuova formulazione:
Art. 527. Atti osceni.
Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Art. 661. Abuso della credulità popolare.
Art. 668 . Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Per questo illecito, in caso di reiterazione specifica, l’articolo 4 del decreto prevede l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 10 giorni a 3 mesi del titolo che consente l’attività e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se ovviamente la rappresentazione avviene all’interno di una attività autorizzata – vedi paragrafo 2).
Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza.