Controlli su strada: nuove regole per i tachigrafi
News 18 Settembre 2024Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano“.
Il provvedimento, adottato con l’obiettivo di conformarsi alle normative europee e rispondere efficacemente alle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, entra in vigore oggi 17 settembre 2024.
Tra le novità introdotte dal decreto si evidenzia l’articolo 6, che apporta modifiche sostanziali alle modalità di controllo su strada delle apparecchiature tachigrafiche, fondamentali per monitorare i tempi di guida e di riposo dei conducenti.
Viene introdotto il comma 1-bis all’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 , che concede ai conducenti la possibilità di acquisire prove aggiuntive tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o altre entità competenti, per documentare l’uso corretto dei tachigrafi.
Questa modifica non esonera i conducenti dai loro obblighi di garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature tachigrafiche, ma introduce una maggiore flessibilità nel processo di verifica.
Di seguito il testo dell’articolo6 del Decreto legislativo n. 144/2008 aggiornato con le modifiche del decreto legge n. 131/2024
Articolo 6 – Controlli su strada
1. I controlli su strada sono effettuati conformemente alle linee strategiche nazionali di controllo definite dall’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 2. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l’aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che siano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell’Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo puo’ essere concentrato su un punto della Parte A dell’Allegato I. (1)
1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente e’ autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entita’, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Cio’ non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l’uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. (4)
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione puo’ essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell’impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando e’ necessario a tutelare l’incolumita’ delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui e’ stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico, digitale o intelligente. (2)
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
6. Al fine di agevolare e rendere uniformi le operazioni di controllo di cui al presente articolo, gli organi di controllo si attengono al modello di lista di controllo elaborato e aggiornato dall’Organismo di coordinamento di cui all’articolo 2, sentito il tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 2-bis. (1)
6-bis. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti raccoglie, con modalita’ telematiche, le informazioni relative alle infrazioni di cui all’Allegato III al presente decreto accertate dagli organi di controllo di cui all’articolo 3, comma 2, su strada e presso le sedi delle imprese, nei confronti delle imprese di trasporto, al fine della loro registrazione nella sezione “Sanzioni” del Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. (3)
6-ter. Le informazioni relative alle infrazioni di cui al comma 6-bis sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (3)
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(1) Comma sostituito dall’art. 2, DLGS 23/2/2023, n. 27.
(2) Comma modificato dall’art. 2, DLGS 23/2/2023, n. 27.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, DLGS 23/2/2023, n. 27.
(4) Comma aggiunto dall’art. 6, DL 16/9/2024, n. 131.