Carta di circolazione: anche con la sublocazione è necessario effettuare l’annotazione

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In materia di circolazione stradale, l’obbligo, gravante sull’avente causa di dichiarare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio, gli atti che comportino la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni sussiste anche quando questi, avendo preso in locazione il mezzo per un periodo superiore a trenta giorni, provveda fin da subito a sublocarlo a terzi, atteso che una tale attività costituisce in sé espressione dell’acquisita disponibilità del veicolo in luogo dell’intestatario della carta, idonea a far insorgere la necessità di provvedere all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, onde consentire l’agevole individuazione dei soggetti responsabili di infrazioni al Codice della Strada e l’irrogazione ad essi delle relative sanzioni, specie con riferimento alla decurtazione dei punti della patente ai sensi dell’articolo 126-bis Codice della Strada, in ossequio alla ratio sottesa alla suddetta disposizione. (Corte di Cassazione Civile sez. VI 22/7/2024 n. 20129)

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