Assicurazione RC auto

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo 15/5/2023 n. 70  di recepimento di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021.

Il provvedimento, in vigore dal 16 giugno, si occupa del risarcimento del danno in caso di sinistri R.C. auto causati da veicoli assicurati da un’impresa di assicurazione soggetta a procedure di fallimento o di liquidazione, sia nel caso di danni derivanti da sinistri accaduti nel Paese di residenza del danneggiato, sia nel caso di sinistri avvenuti in un Paese differente da quello di residenza del danneggiato.

L’articolo 1, del provvedimento modifica gli articoli 285 (Fondo di garanzia vittime per la strada) e 296 (Organismo di indennizzo italiano) del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private .

In particolare l’articolo 1, lettera a) inserisce un nuovo comma 4-bis all’articolo 285.

Le nuove norme affidano alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – CONSAP il potere di negoziare e concludere un accordo, entro il termine previsto dalla corrispondente disposizione europea (23 dicembre 2023), con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa per le persone lese

L’articolo 1, comma 1, lettera b), con una disposizione simmetrica a quella della lettera a), inserisce il comma 2-bis all’articolo 296 del Codice, affidando analoghi poteri negoziali alla CONSAP, in qualità di Organismo di indennizzo italiano (accordo da concludere con gli omologhi organismi degli Stati membri entro il termine del 23 dicembre 2023). L’attribuzione di tali poteri è volta a dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall’articolo 25-bis, par. 13, della direttiva 2009/103 come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118. Anche tale accordo è notificato alla Commissione europea. La disposizione richiamata riguarda la protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza nel caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione.

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