Articolo 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
Codice della strada 2 Dicembre 2022Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)
Articolo 96 – Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione
Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia(2) (3) (4) () [2 Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.] (3) (7)
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. (5)
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(1) Vedi L. 28/02/83 n. 53, commi 51-56 e DM 26/04/83
(2) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(3) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero delle finanze” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero dell’economia e delle finanze”.
(4) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
(5) Comma aggiunto dall’art. 12, L. 29/7/2010, n. 120.
(6) Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30/12/2018, n. 145.
(7) Comma soppresso dall’art. 5, comma 1, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 7, comma 1, del medesimo DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30/12/2018, n. 145.