Articolo 9 ter – Divieto di gareggiare in velocita’ con veicoli a motore

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 9 ter – Divieto di gareggiare in velocita’ con veicoli a motore

TITOLO I – Disposizioni generali

Divieto di gareggiare in velocita’ con veicoli a motore

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocita’ con veicoli a motore e’ punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu’ persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e’ della reclusione da due a cinque anni.
3. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e’ sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu’ persone. Con la sentenza di condanna e’ sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo. (1)

———-
(1) Articolo inserito dall’art. 03 DL 27/6/2003, n. 151 aggiunto in sede di conversione dalla L 1/8/2003, n. 214.
In riferimento a quanto stabilito dal comma 3, è necessario effettuare sequestro ai sensi articolo 321 codice procedura penale.

Torna su