Articolo 79 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 79 – Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I – Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza, e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse. (1)
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. La misura della sanzione e’ da euro 1.208,00 a euro 12.084,00 se il veicolo e’ utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter. (2) (3)
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Cfr. art. 237 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Per le prescrizioni relative alla verifica delle emissioni dei gas di scarico previste a norma della direttiva n. 92/55/CEE, vedi DM 05/02/96 (G.U. 7 marzo 1996. n. 56)
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) Comma integrato dall’art. 03 DL 27/6/2003, n. 151 aggiunto in sede di conversione dalla L 1/8/2003, n. 214.

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