Articolo 71 – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 71 – Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

TITOLO III – Dei veicoli

Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I – Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

1 Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell’ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. (1) (8) (9)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento. (1) (2) (3) (4) (8)

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive ; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1) (2) (3) (5) (8)

5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza. (6) (8) (10)

6 Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da Euro 173,00 ad Euro 694,00. (7)

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Vedi art. 78 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. art. 227 e Appendice V al Titolo III, DPR 16/12/92, n. 495

(1) A decorrere dal 22 dicembre 1995, non è più possibile concedere l’omologazione parziale CEE né l’omologazione nazionale a tipi di veicolo a motore le cui emissioni non siano conformi alle prescrizioni fissate dagli allegati I, III, IV, V, IX al Dm 28/12/91 (GU 7 gennaio 1992, n. 4 S.O.) di attuazione della direttiva 91/441/CEE, come modificati dagli allegati al DM 04/01/95 (GU 22 settembre 1995, n. 222). A norme del Dm 29/08/96 (GU 20 settembre 1996, n. 221), a decorrere dal 1° ottobre 1996, non è più possibile:

– negare il rilascio delle omologazioni CE o della omologazione nazionale di un tipo di veicolo a motore per ciò che concerne il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scarico;

– negare il rilascio della omologazione CE di un tipo di dispositivo di scarico;

– vietare la vendita e la prima immatricolazione di veicoli o la vendita di dispositivi di scarico;

se essi sono conformi alle prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 (GU 19 ottobre 1995, n. 245) come modificate dal citato decreto.

A decorrere dal 1° gennaio 1997 non sarà più possibile accordare il rilascio della omologazione CE o della omologazione nazionale di un tipo di veicolo né accordare il rilascio della omologazione CE di un dispositivo di scarico per motivi concernenti il livello sonoro ammissibile, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto 28 settembre 1995 citato.

In deroga a quanto sopra e limitatamente ai pezzi di ricambio sarà possibile accordare il rilascio della omologazione CE e consentire la vendita di dispositivi di scarico conformi alle prescrizioni stabilite nella direttiva 70/157/CEE ed ai suoi successivi emendamenti purché tali dispositivi:

siano destinati esclusivamente all’installazione come parti di ricambio sui veicoli in circolazione

siano conformi alle prescrizioni della direttiva vigente all’atto della prima immatricolazione dei veicoli ai quali sono destinati.

A decorrere dalla stessa data, è vietata la prima immatricolazione di veicoli a motore le cui emissioni non siano conformi alle prescrizioni delle predette direttive.

(2) Vedi i DD.MM. 30/03/94 e 05/04/94 (GU 30 aprile 1994, n.99, s.o. n. 67) che recano norme attuative delle direttive C.E.E. n. 92/6 del 10/02/92 e n. 92/61 del 30/06/92, sulle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore e loro rimorchi.

(3) In proposito cfr. i DD.MM. 03/11/94 (GU 5 dicembre 1994, n. 284, s.o .n. 152) di attuazione delle direttive C.E.E. sui vari dispositivi tecnici e di equipaggiamento dei veicoli a motore a due o a tre ruote, il DM 02/12/94 (GU 21 dicembre 1994, n. 12) recante disposizioni relative al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.

(4) Vedi Dm 16/01/95, n. 94 (GU 31 marzo 1995, n. 76 So) recante norme sulla procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.

(5) Comma modificato dall’art. 31 DLGS 10/09/93, n. 360.

(6) Comma sostituito dall’art. 31 DLGS 10/09/93, n. 360.

(7) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(8) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(9) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”.

(10) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il o del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

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