Articolo 70 – Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 70 – Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

TITOLO III – Dei veicoli
Capo II – Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

1 I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2 Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3 Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4 Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. (1)
5 Dalla violazione prevista dalla prima parte del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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Vedi L 15/01/92, n. 21
Cfr. art. 226 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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