Articolo 65 – Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 65 – Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

TITOLO III – Dei veicoli
Capo II – Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1 Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all’indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo.
Devono altresì essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato.
2 I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
3 Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l’uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. (1)
———-

Vedi art. 36 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art.221 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

Torna su