Articolo 64 – Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 64 – Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

TITOLO III – Dei veicoli
Capo II – Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1 I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2 Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. (1)
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Vedi art. 25 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 220 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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