Articolo 50 – Velocipedi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 50 – Velocipedi

TITOLO III – Dei veicoli

Capo I – Dei veicoli in generale

Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu’ ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi’ considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione e’ progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purche’ con questa modalita’ il veicolo non superi i 6 km/h.  (1) (2) (4)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo. (3) (4)

2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non  rispondenti ad una o piu’ delle caratteristiche o  prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97.  (5)

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocita’ superiore a quella prevista dal comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 e’ soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocita’ oltre i limiti previsti dal comma 1. (5)

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Vedi art. 23 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Comma sostituito dall’art. 24, L 3/02/2003, n. 14.

(2) Comma modificato dall’art. 1, L 30/12/2020, n. 178.

(3) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(4) Comma modificato dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

(5) Comma aggiunto dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

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