Articolo 27 – Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Codice della strada 2 Dicembre 2022Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)
Articolo 27 – Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
1 Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell’A.N.A.S, e, in caso di strade in concessione, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell’A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2 Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo interessanti strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada.
3 Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4 I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5 I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L’autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6 La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei relativi lavori.
7 La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8 Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.
9 L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10 Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’articolo 12.
11 Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (1)
12 La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
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Vedi artt. 5 e 10 RD 08/12/33, n. 1740
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).