Articolo 20 – Occupazione della sede stradale

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 20 – Occupazione della sede stradale

TITOLO II – Della costruzione e tutela delle strade
Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Occupazione della sede stradale

1 Sulle strade di tipo A), B), C), e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (1)
2 L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3 Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (1)
4 Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00. (2)
5 La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Vedi artt. 5, 6 e 7 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 29 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall’art. 12 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente modificato anche dall’art. 29, L 07/12/99, n. 472.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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