Articolo 180 – Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Codice della strada
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Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 180 – Possesso dei documenti di circolazione e di guida

TITOLO V – Norme di comportamento

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 115, comma 2;

c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria. (7)

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l’attestato di qualifica professionale di cui all’art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.

4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con se’ la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente , ovvero con facolta’ di acquisto in leasing, la carta di circolazione puo’ essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (5) (10) (11)

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti. (6) (7)

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se’ il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita’ alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento. (3) (4)] (8)

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 ad euro 173,00 . Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 ,00 ad euro 102,00. (2)

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validita’ della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione. (5) (2) (12)

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Vedi artt. 76 e 90 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Comma modificato dall’art. 95 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

Vedi Cass. Pen. Sez. I, 19 gennaio 1994, n. 474.

Vedi Cass. Pen. Sez. I, 4 febbraio 1994, n. 1341.

(3) Comma così sostituito dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(4) Le disposizioni del presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004, a norma dell’art. 7 DL 27/06703 n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(5) Comma integrato dall’art. 3 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(6) Comma sostituito dall’art. 32, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

(7) Comma modificato dall’art. 18, DLGS 18/4/2011, n. 59.

(8) Comma abrogato dall’art. 18, DLGS 18/4/2011, n. 59.

(10) Comma modificato dall’art. 47 bis, DL 24/4/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21/6/2017, n. 96.

(11) Comma modificato dall’art. 49, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.

(12) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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