Articolo 170 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Codice della strada 2 Dicembre 2022Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)
Articolo 170 – Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
(*) Articolo la cui violazione implica una detrazione di “punti”, secondo la tabella annessa all’art. 126-bis.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.
1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e’ vietato il trasporto di minori di anni cinque. (7)
2. Sui ciclomotori e’ vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia eta’ superiore a sedici anni. (3)
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (4)
4. É vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore. (1)
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 83,00 ad Euro 332,00. (2) (4)
6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165,00 a euro 660,00. (6) (2)
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e’ disposto per novanta giorni. (5)
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Vedi art. 122 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall’art. 87 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) Comma dapprima sostituito dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214 ed infine dall’art. 11, L. 29/7/2015, n. 115.
(4) Comma modificato dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(5) Comma modificato dall’art. 87, DLGS 10/09/93, n. 360, successivamente sostituito dall’art. 2, DL 3/10/2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24/11/2006 n. 286 ed infine modificato dall’art. 11, L. 29/7/2015, n. 115.
(6) Comma inserito dall’art. 2, DL 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007, n. 160.