Articolo 156 – Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
Codice della strada 2 Dicembre 2022Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)
Articolo 156 – Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
1 Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2 Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3 Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4 In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. (1)
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Vedi art. 113 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).