Articolo 15 – Atti vietati

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 15 – Atti vietati

TITOLO II – Della costruzione e tutela delle strade

Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

 

Atti vietati

1 Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;

b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;

c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;

d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;

e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;

f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; (2)

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. (3)

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;

i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2 Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b), g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. (1)

3 Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00. (1)

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216,00 a euro 866,00. (4) (1) (6)

3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52,00 ad euro 204,00. (7)

4 Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3 bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5)

———-

 

Vedi artt. 1 e 3 RD 08/12/33, n. 1740

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(2) Parole soppresse dall’art. 5, L. 29/7/2010, n. 120.

(3) Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 29/7/2010, n. 120.

(4) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 29/7/2010, n. 120.

(5) Comma modificato dall’art. 5, L. 29/7/2010, n. 120.

(6) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(7) Comma aggiunto dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

Torna su