Articolo 117 – Limitazioni nella guida

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 117 – Limitazioni nella guida

TITOLO IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali

Limitazioni nella guida

[1 E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti. (3)] (6)

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. (7)

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e’ consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica e’ di 65 kW/t compreso il peso della batteria. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purche’ la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di eta’ non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’ articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (3) (4) (5) (8) (9)

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. (7)

4 Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121. (3)

5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165,00 ad euro 660,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (2) (3) (7)

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Cfr. art. 316 DPR 16/12/92, n. 495 come modificato all’art.11, comma 3 cit., sub nota 1.

(1) Articolo dapprima modificato dall’art.58 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente dall’art. 11, comma 1, lettera a, DL 01/04/95, convertito in L 30/05/95, n. 204 (GU 27 giugno 1995, n. 148).

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) Comma inserito dall’art. 2, DL 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007, n. 160, poi modificato dall’art. 3, comma 52, L 15/7/2009, n. 94, da ultimo modificato dall’art. 18, L. 29/7/2010, n. 120. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata in Italia a partire dal 9 febbraio 2011.

(4) Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2011 (in base al Dl 30/12/2009 n. 194).

(5) Comma modificato dall’art. 18, L. 29/7/2010, n. 120. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(6) Comma abrogato dall’art. 4, DLGS 18/4/2011, n. 59.

(7) Comma modificato dall’art. 4, DLGS 18/4/2011, n. 59.

(8) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(9) Comma modificato dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

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