Articolo 105 – Traino di macchine agricole

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 105 – Traino di macchine agricole

TITOLO III – Dei veicoli

Capo IV – Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Traino di macchine agricole

1 I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18,75. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8. (2)

2 Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura, comandati dalla trattrice.

3 Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

4 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00. (1)

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Vedi art. 70 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(2) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

 

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