Art. 80 bis – Campagne di richiamo di sicurezza

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 80 bis – Campagne di richiamo di sicurezza

TITOLO III – Dei veicoli

Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I – Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Campagne di richiamo di sicurezza

1. I costruttori dei veicoli, in conformita’ agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, garantiscono l’immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione alla totalita’ dei veicoli di categoria M, N e O che hanno immesso sul mercato o hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell’Unione europea, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Le misure correttive devono garantire che il veicolo non presenti piu’ tale rischio; i costruttori devono altresi’ svolgere una puntuale e diligente attivita’ di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall’archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226, commi 5 e seguenti.

2. Il costruttore che, avendo provveduto agli adempimenti di cui al comma 1, dopo ventiquattro mesi dall’avvio della campagna di richiamo per l’adozione di misure correttive, riscontri che ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ha l’obbligo di inserire i relativi dati nell’elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e di provvedere al suo aggiornamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il costruttore che omette di adottare le misure correttive, di informazione e di inserimento e aggiornamento dei dati nell’elenco telematico prescritte ai sensi dei commi 1 e 2 e’ soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

4. Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ di accesso all’elenco telematico di cui al comma 2 da parte degli operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.

5. Chiunque circola con un veicolo presente nell’elenco telematico di cui al comma 2 e’ soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 80, comma 14. (1)

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(1) Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 25/11/2024, n. 177.

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