Anche il ritardo nel sottoporsi alla prova dell’etilometro configura il reato di rifiuto previsto e punito dall’articolo 186, comma 7, del codice della strada

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Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 15/9/2022 n. 33985)

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