Al via le modifiche la codice di procedura penale
News 25 Agosto 2014ART. 189 CdS
Nell’ipotesi di arresto occorre tenere conto delle nuove regole introdotte con le modifiche apportate agli 293, 369, 369-bis, 386 e 391 del codice di procedura penale (IN VIGORE DAL 16 AGOSTO 2014) a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10/2014.
In sostanza l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio
dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre
dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza
che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.
Stessi adempimenti previsti quando gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Anche in questo caso debbono consegnare all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con indicazione delle notizie sopra riportate
Lascia un commento
Devi essere loggato per scrivere un commento.