Dispositivi di rilevamento elettronico

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Il disposto dell’art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi dell’art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, e non invece ai casi nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale. (Corte di Cassazione Civile sez. II 9/12/2019 n. 32104)

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