Aggiornamento Prontuario – Autorizzazione per l’apposizione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari
News 17 Maggio 2019Pubblichiamo la scheda del Prontuario relativa all’articolo 23 “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”, commi 11 e 12 del Codice della Strada, aggiornata con le modifiche apportate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2019.
Articolo 23, commi 11 e 12
23. Inosservanza prescrizioni dell’autorizzazione
|
|||
SANZIONE 431,00 |
ENTRO 5 giorni 301,7 |
SANZIONI ACCESSORIE (85) | |
PUNTI
0 |
|||
Da € 431,00 a € 1.734,00 | Metà del massimo: € 867,00 | Doppio del minimo: € 862,00 |
In possesso di autorizzazione per l’apposizione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, li apponeva senza rispettare la prescrizione indicata nell’autorizzazione.
Note
(83) Vedi note 1-6, 14-16, 33.
(84) Individuazione violazioni. La presente violazione riguarda inosservanza di precetti e prescrizioni contenute nell’autorizzazione, mentre le precedenti violazioni riguardano inosservanza di disposizioni di legge o regolamento. La sanzione contenuta nel comma 12 era apparsa da subito sproporzionata rispetto a quella prevista per l’ipotesi più grave della mancanza assoluta del titolo autorizzativo. La Corte Costituzionale, dopo un primo intervento con il quale dichiarava infondata la questione (Ordinanza 23 gennaio 2014, n. 9) ha poi dichiarato la parziale incostituzionalità della norma (Sentenza 10 maggio 2019, n. 113) relativamente all’entità della sanzione e ha infine concluso che l’infrazione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative contenute nel comma stesso ricade nella generale previsione sanzionatoria di cui al comma 11 del medesimo art. 23. Resta invariata la previsione di solidarietà con il pubblicizzato.
(85) Procedura ripristinatoria speciale. Ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del Regolamento del c.d.s., tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d’inottemperanza si procede d’ufficio. Per le sanzioni in caso di inosservanza vedi caso 25.