Abbandono di rifiuti e fermo del veicolo

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Il caso
Un Comando di polizia locale ha richiesto chiarimenti in merito:
all’autorità competente per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 255, comma 1.2 del d.lgs. 152/2006, introdotto dal d.l. 116/2025 convertito nella legge 147/2025;
• alla destinazione dei proventi derivanti dalla violazione;
• alla corretta applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo nei casi di accertamento differito mediante immagini acquisite da dispositivi automatici.
La questione nasce da una formulazione iniziale del testo normativo, poi corretta, che aveva generato dubbi circa la competenza comunale o provinciale e sulla possibilità di applicare la sanzione accessoria in assenza di identificazione immediata del trasgressore.
La soluzione operativa
Il quesito propone due diversi ordini di interrogativi. Il primo attiene alla corretta ricostruzione del quadro delle competenze ammnistrative in ordine alla irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 255, comma 1.2 e 1-bis del TUA ed il secondo ripropone i dubbi in ordine alla applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in caso di violazione commesso con l’uso di veicoli ed accertata a distanza senza contestazione immediata.
Se non abbiamo errato nella non facilissima ricostruzione, il quadro complessivo dovrebbe essere il seguente:
– per la violazione del comma 1-bis (rifiuti di piccole dimensioni) la competenza ad irrogare la sanzione è indubbiamente del Sindaco ed i proventi vanno altrettanto indubbiamente al comune;
– per la nuova violazione del comma 1.2 occorre distinguere. Se si ritiene che la nuova disposizione si sia limitata ad introdurre una sorta di norma sanzionatoria in bianco, lasciando il precetto all’interno di norme regolamentari interne di ciascun ente in ordine al corretto conferimento dei rifiuti, parrebbe logico – e chi scrive opta peer tale impostazione – ritenere che sia il sindaco competente ad irrogare la sanzione con devoluzione dei proventi al Comune. Ove al contrario si dovesse ritenere che la legge di conversione del decreto-legge 116/2025 abbia introdotto non tanto una nuova sanzione per un precetto comunque contenuto in una norma regolamentare interna, ma proprio una nuova disposizione sanzionatoria dotata di precetto e sanzione, allora si potrebbe ritenere che tutto potrebbe ricadere nella astratta previsione contenuta nel TUA, secondo cui per tutte le violazioni di cui alla Parte IV competente alla irrogazione delle sanzioni è la Provincia con correlata ad essa devoluzione dei proventi.
La seconda parte del quesito pone in realtà un dubbio che si ritiene non fondato.
La legge 147/2025 di conversione del decreto-legge 116/2025 ha modificato l’articolo 255 del d.lgs. 152/2006 con l’aggiunta del comma 1.2 in forza del quale e sempre che il fatto non sia previsto come reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro.
Laddove poi la violazione sia commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada.
E’ possibile, quindi, che la violazione in considerazione venga accertata senza contestazione immediata.
Si chiede come trattare la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo.
Un primo punto fermo: tutte le sanzioni accessorie previste dal codice della strada, al di là della contingente ed occasionale impossibilità oggettiva di esecuzione, sono obbligatorie, si applicano di diritto a prescindere dalla contestazione immediata della violazione.
Nel caso di specie, quindi, non può assolutamente revocarsi in dubbio l’obbligo di applicare e porre in esecuzione la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo con cui la violazione è stata commessa.
Né è di ostacolo a tale approdo la previsione di cui all’articolo 214, comma 3, codice della strada che esclude la applicabilità della sanzione accessoria se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui. In questo caso manca proprio la certezza della circolazione contro la volontà del proprietario che potrà lo stesso proprietario eccepire in fase di contenzioso.
Resta da chiarire come, in concreto, eseguire la sanzione accessoria
Seguendo un andamento pratico operativo:
– notificare il verbale recante la violazione amministrativa di cui si discute, con la indicazione della sanzione accessoria prevista;
– in conformità con pregresse indicazioni fornite, per casi simili, dal Ministero dell’interno, si provvede poi ad incaricare un organo di polizia stradale competente per territorio (ove ovviamente la violazione sia stata commessa al di fuori dell’ambito di competenza dell’organo di polizia stradale accertatore), il quale procederà a notificare al proprietario il verbale di fermo e ad eseguire la sanzione accessoria in conformità alle procedure di cui all’articolo 214 codice della strada con o senza affidamento in custodia al proprietario stesso a seconda dei casi.
Ove poi si dovesse registrare una oggettiva impossibilità di delegare altro organo di polizia stradale alla esecuzione della sanzione accessoria, è opinione di chi scrive che si possa procedere in autonomia con notificazione del verbale di fermo con contestuale affidamento in custodia al proprietario.
Da quel momento si considererà efficace il fermo con tutto ciò che ne consegue.

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