La prova del non corretto funzionamento dell’etilometro deve essere fornita dall’imputato

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In tema di guida in stato di ebbrezza, l’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza. (Corte di Cassazione Penale sez. VII 14/12/2023 n. 49891)

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