Articolo 72 – Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 72 – Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I – Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, avente le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. (1)
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (8) (9) (10)
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. (8) (10)
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità.
Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento. (1)
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. (7)
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti – direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. (2) (3)
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione. (2) (3) (4)
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti. (2) (3)
11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (6)
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Vedi artt. 42 e 50 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. artt. 228-231 e Appendice VI al Titolo III DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma sostituito dall’art. 32 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Vedi i DDMM 30/03/94 (GU 30 aprile 1994, n. 99, s.o.n. 67) che attuano le direttive C.E.E. n. 92/22,23 e 24 del 31/03/92, n. 92/61 del 30/06/92, sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
(3) In proposito cfr. i DDMM 03/11/94 (GU 5 dicembre 1994, n. 284, s.o.n. 152) di attuazione delle direttive C.E.E. sui vari dispositivi tecnici e di equipaggiamento dei veicoli a motore a due o a tre ruote, il DM 02/12/94 (GU 21 dicembre 1994, n. 12) recante disposizioni relative al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto.
(4) Vedi DM 16/01/95, n. 94 (GU 31 marzo 1995, n. 76 So) recante norme sulla procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.
(5) Comma modificato dall’art. 32 DLGS 10/09/93, n. 360.
(6) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(7) Vedi il DM 18/07/98, n. 295 recante prescrizioni tecniche per la omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per portatori di handicap.
(8) Comma aggiunto dall’art. 1 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214 e successivamente modificato dall’art. 17, DL 30/12/2005 n. 273 convertito dalla L 51/2006.
(9) Le disposizioni del presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005, a norma dell’art. 7 DL 27/06/03 n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(10) Comma sostituito dall’art. 7, DL 09/11/04, n. 266, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 27/12/04, n. 306.

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